La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, con sentenza depositata il 14 settembre 2023 n. 518 ( https://www.mattarelli.eu/wp-content/uploads/2023/11/Sentenza-CGT1PE-n-550-2023.pdf) ha affermato che la normativa interna di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986 (TUIR) e all’art.27 del D.P.R. n.600/1973 nel prevedere l’esenzione dall’IRES solo per gli OICR sottoposti a forme di vigilanza prudenziale residenti in Italia e non anche per le SICAV lussemburghesi sottoposte ad analoghe forme di vigilanza, contrasta con la libertà di circolazione dei capitali di cui all’art. 63 TFUE, trattandosi di discriminazione giustificata in ragione del solo luogo di residenza fiscale.