Torniamo ad occuparci del principio di proporzionalità nell’ambito delle sanzioni doganali perché in quest’ambito  il 12 novembre 2020, n. 25509, i giudici della Sez. tributaria della Corte di Cassazione hanno depositato – dopo circa un anno di “gestazione” – un’interessante sentenza.

L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, ricorrente in Cassazione, notificava alla società convenuta un atto di contestazione ex art. 303, cc. 1 e 3, lett. c) e d) T.U.L.D. con cui irrogava sanzioni ingenti, soprattutto se parametrate alla esigua pretesa per maggiori dazi doganali e Iva. La dichiarazione doganale presentata dalla convenuta riguardava più partite di merci che l’Ufficio – conformemente alla nota 9 febbraio 2015, n. 16407, della stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – valutava singolarmente rilevando che per almeno due “singoli” vi fosse uno scostamento superiore al 5% tra quanto dichiarato e i diritti dovuti successivamente accertati. Inoltre, in relazione alle sanzioni irrogate, l’Agenzia non riteneva applicabile l’istituto del cumulo giuridico, di cui all’art. 12, c. 1, del D lgs 472/1997.

Come noto, le sanzioni di cui all’art. 303, c. 1 e 3, T.U.L.D., hanno natura diversa.

Per quanto riguarda le violazioni di cui al c. 1 dell’art. 303 T.U.L.D., la Corte nella sentenza in commento precisa che esse “possono essere sanzionate solo in quanto e nella misura in cui appaiano idonee a pregiudicare o comunque ostacolare l’attività di controllo dell’Ufficio; ad agevolare cioè l’evasione d’imposta (Cass. n. 14401 del 25 giugno 2014” e in conformità anche con quanto sostenuto nella nota n. 16407/2015 dell’Agenzia delle Dogane sopra richiamata) e che in questi casi “non sembrano esserci ostacoli in ordine alla configurazione di un concorso formale omogeneo, dal momento che ogni violazione realizzata dall’operatore nella dichiarazione doganale è il risultato di un’unica azione, di una sola condotta materiale, ossia la presentazione della dichiarazione doganale”.

D’altra parte, per quanto riguarda l’art. 303, c. 3, T.U.L.D., che costituisce un’ipotesi cd. “aggravata” del c. 1 e prevede l’applicazione di una sanzione in via progressiva a seconda della gravità della violazione riscontrata, la Corte sostiene che sia necessario “procedere alla distinzione tra la dichiarazione doganale unica recante una difformità tra dichiarato e accertato superiore al 5% (per la quale nulla quaestio) e la dichiarazione doganale unica che, come nella specie, riguardi più partite di merci (dichiarazioni doganale cumulativa o plurima): per quest’ultima occorre infatti dapprima stabilire se il superamento della soglia appena citata debba essere verificato con riguardo a ciascuna partita, e, successivamente, se in tal caso sussistano i presupposti per l’applicazione del D. Lgs n. 472 del 1997, art. 12 che prevede il cumulo giuridico”.

Nel corso della sentenza la Corte approfondisce, tra gli altri, il principio di proporzionalità di matrice euro-unitaria in ambito sanzionatorio e fiscale ricordando alcune pronunce della Corte di Giustizia secondo cui le sanzioni poste in essere dagli Stati membri non possono eccedere quanto necessario al raggiungimento dello scopo (tra tutte si ricorda la sentenza Dankowski, C-438/09 del 22 dicembre 2010 citata anche dalla più recente sentenza 4 marzo 2020, C-655/18, Schenker di cui si è già dato conto nella nota di settembre) e che sul punto il giudice nazionale è chiamato a pronunciarsi (sentenza Rodopi, C-259/12, del 20 giugno 2013, relativa a sanzioni in ambito Iva).

Muovendo da queste riflessioni in merito al principio di proporzionalità e dall’attenta analisi della disciplina nazionale e della normativa euro-unitaria, la Corte stabilisce che “un’interpretazione armonica e rispettosa del testo e della ratio delle disposizioni in esame, oltre che delle relazioni tra diritto nazionale e diritto dell’Unione, porta dunque a ritenere che, pur in presenza di una dichiarazione cumulativa, il superamento della soglia del 5% vada verificato, secondo quanto previsto dall’art. 303 TULD, “complessivamente”, ovvero avuto riguardo all’insieme delle singole partite di merci contenute nell’ambito dell’unica dichiarazione, e non già rispetto a ciascuna partita”.

Ne deriva che anche in questi casi potrà trovare applicazione il concorso formale omogeneo, e quindi il regime del cumulo giuridico di cui all’art. 12 D. Lgs n. 472/1997.