In esito ad un lungo contenzioso, applicando il principio della “ragione più liquida” la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, sez. III, con sentenza n. 223 depositata il 23.01.2024 ( https://www.mattarelli.eu/wp-content/uploads/2024/01/CGTII-Lomb-n.-223-2024.pdf ) ha affermato l’illegittimità dell’atto di accertamento di ritenute che neghi l’esenzione prevista dall’art. 27-bis d.p.r. n. 600/1973 ove il periodo minimo di possesso previsto non maturato al momento della distribuzione risulti tuttavia pacificamente completato in un tempo successivo.