La Suprema Corte ( https://www.mattarelli.eu/wp-content/uploads/2024/01/Cass-17-1-2024-n-1857.pdf ) conferma che non è soggetto ad Irap il professionista che presti la propria attività esclusivamente in favore di una società di consulenza eventualmente dirigendone l’organizzazione, specificando – inoltre – che imputare direttamente al professionista l’organizzazione predisposta dalla società ridurrebbe quest’ultima a mera “interposta fittizia”. Infine, i giudici ribadiscono (richiamando Cass. 18260/2023) l’irrilevanza, ai fini dell’assoggettabilità ad Irap, del ruolo svolto dal professionista all’interno della compagine sociale e dei suoi eventuali poteri di gestione.