La Suprema Corte ( https://www.mattarelli.eu/wp-content/uploads/2023/11/Cass.-Sez.-Trib-sentenza-25.09.2023-n.-27278.pdf ) (https://www.mattarelli.eu/wp-content/uploads/2023/11/Cass.-Sez.-Trib.-sentenza-25.09.2023-n.-27287-2.pdf) ( https://www.mattarelli.eu/wp-content/uploads/2023/11/Cass.-Sez.-Trib.-sentenza-25.09.2023-n.-27292.pdf) interviene nel giudizio sul rimborso delle imposte trattenute sullo stipendio del lavoratore, residente in Germania, dipendente di una società Italiana e con mansioni svolte anche al di fuori del territorio italiano. Le sentenze di secondo grado ritenevano che la stipulazione del contratto con un datore di lavoro italiano configurasse, ex se, la riferibilità delle prestazioni di lavoro al territorio italiano. La Corte cassa le sentenze e stabilisce che, ai fini della tassazione del dipendente non residente, il rispetto dell’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni impone la puntuale verifica dei giorni di effettiva attività svolta nel territorio dello Stato.