Nel giudizio sul rimborso delle imposte trattenute sullo stipendio del lavoratore, residente in Germania, dipendente di una società Italiana con mansioni svolte anche al di fuori del territorio italiano, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui ai sensi della Convenzione Italia Germania occorre individuare il reddito imponibile in Italia, con riferimento al rapporto tra i giorni lavorativi esercitati all’estero ed il periodo totale di assunzione, cui è commisurata la retribuzione. Per individuare il luogo in cui si considera svolta la prestazione lavorativa che giustifica l’imposizione nello Stato contraente bisogna quindi avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato non rilevando l’effettivo prelievo fiscale subito dal lavoratore bensì il potenziale assoggettamento ad imposizione nello stato di residenza. Con sentenza depositata il 17 gennaio 2025, n. 22 all’esito del giudizio di rinvio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo ha quindi accolto il gravame originario del contribuente per la condanna al rimborso dell’imposta ed ha ritenuto dimostrata la residenza del contribuente in Germania sulla base della certificazione emessa dall’autorità fiscale tedesca, ritenendo invece non specificamente contestato da parte del Fisco il calcolo dei giorni in cui il contribuente aveva reso in Italia la prestazione lavorativa (https://www.mattarelli.eu/wp-content/uploads/2025/09/sentenza-22-2025-CGTII-Abruzzo.pdf ).

