La Corte di Cassazione delinea i diversi presupposti di operatività della rettifica “in favore” e del rimborso ex art. 38, d.P.R. n. 602/1973.

La sentenza 15 marzo 2019, n. 7389 (Pres. Cirillo, Rel. Condello), la Corte di Cassazione affronta un caso di rimborso chiesto ai sensi dell’art. 38, d.P.R. n. 602/73 per la “disapplicazione” della norma antielusiva contenuta nell’art. 98, c. 1, ritenendo che esistessero le condizioni “esimenti” previste dal comma 2, lett. b) della medesima disposizione. L’amministrazione si opponeva al rimborso sostenendo che la contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione integrativa ex art. 2, c. 8 bis, d.P.R. n. 322/1998.

La Corte si allinea ai suoi precedenti e richiama i principi espressi nella nota sentenza delle SS.UU. n. 13378/16, ricordando che la mancata presentazione della dichiarazione integrativa “non interferisce sull’effettivo diritto al rimborso”. Dopo questa enunciazione di principi, tuttavia, la Corte afferma che le due norme avrebbero due distinte aree di applicabilità: l’art. 38 sarebbe riferito ad errori materiali, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione, mentre l’art. 2, c. 8 bis, si applicherebbe alla “dichiarazione di fatti diversi da quelli già dichiarati” e conclude collocando la ritrattazione proposta dalla contribuente (esistenza di presupposti esimenti il regime di limitazione alla deduzione degli interessi) nel caso di “ipotesi di inesistenza della obbligazione tributaria”. Tralasciando le perplessità di fronte a questa conclusione, ci si deve chiedere – ed è questo, ci pare, il tema di maggior interesse – se la “bipartizione” delle funzioni delle due norme, anche alla luce del nuovo art. 2, c. 8, del d.P.R. n. 322/98 non possa condurre ad una rigida differenziazione tra i diversi tipi di rimborso, con le conseguenti eccezioni procedimentali che potrebbero esser sollevate dall’Amministrazione a fronte delle richieste di rimborso che non appaiano rigorosamente rispondenti a questa differenziazione di funzioni.