Con sentenza depositata il 22 luglio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha accolto il ricorso del contribuente per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva accertato una maggiore Irpef e relative addizionali sulla base del disconoscimento dell’esenzione del 50% prevista a favore dei “lavoratori impatriati” dal D.lgs 147/2015, c.d. “Decreto Internazionalizzazione”. La Corte in aderenza alla consolidata giurisprudenza di merito ha respinto la tesi dell’Ufficio secondo cui per poter usufruire dell’esenzione sarebbe necessaria la “discontinuità” tra l’attività lavorativa svolta all’estero e quella svolta in Italia a seguito del rimpatrio. L’Amministrazione infatti non può mediante i propri documenti di prassi derogare alla legge introducendo un’interpretazione restrittiva dell’ambito di applicazione della norma. Nel caso di specie inoltre l’Amministrazione aveva previamente fornito risposta positiva all’istanza di interpello presentata dal contribuente in ordine alla spettanza dell’agevolazione e la discontinuità lavorativa era dimostrata dall’assunzione da parte di un datore di lavoro diverso a seguito del rimpatrio ( https://www.mattarelli.eu/wp-content/uploads/2025/09/sentenza-3226-2025-CGTI-Milano.pdf).

