Con sentenza depositata il 20 agosto 2024 n. 2273, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia si è pronunciata nel giudizio di rinvio in ordine all’accertamento dell’impossibilità o dell’eccessiva difficoltà per la società contribuente di recuperare l’IVA dal proprio fornitore che legittima il cessionario a chiedere all’Amministrazione il rimborso dell’Iva indebitamente addebitata dal cedente. La Corte ha ritenuto provata l’impossibilità di recuperare l’Iva dal proprio fornitore sulla base della circostanza che la cedente in stato di insolvenza avesse avviato il concordato preventivo prima del formarsi dei presupposti per richiedere il rimborso dell’IVA versata (essendo quindi esclusa la possibilità per il cessionario di intraprendere azioni giudiziali) e della limitazione posta alla soddisfazione dei creditori chirografari per l’8% del proprio credito (https://www.mattarelli.eu/wp-content/uploads/2025/09/sentenza-2273-2024-CGTII-Lombardia-1.pdf ).