La Suprema Corte (https://www.mattarelli.eu/wp-content/uploads/2023/11/Sentenza-Cass-sez-trib-30900-2023.pdf ) interviene nel giudizio sul rimborso (per esenzione ex art. 26-quater d.p.r. n. 600/1973, norma di attuazione della Direttiva Interessi Royalties) delle imposte trattenute a titolo di ritenuta ex art. 26 d.p.r. n. 600/1973 su interessi corrisposti da una società italiana ad una consociata estera olandese.  Con riguardo alla disposizione dell’art. 26-quater, c. 3, n. 5, secondo cui l’esenzione non opera per “i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di cinquanta anni dalla data di emissione”, la S.C. afferma che tale condizione ostativa non ricorre allorché – come nel caso di specie – il contratto di finanziamento, ancorché privo di un termine, contenga una disposizione secondo cui la restituzione del capitale deve avvenire a prima richiesta del mutuante. La sentenza afferma poi che il fatto che la domanda di rimborso ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni sia proposta per la prima volta nel ricorso (e non nell’istanza originaria) non comporta una modificazione del petitum trattandosi solamente della uguale richiesta sostanziata da una diversa norma ugualmente volta alla soppressione della doppia imposizione. La Corte, infine, consolida il principio secondo cui i benefici convenzionali non richiedono affatto la prova del concreto assoggettamento dei redditi nel Paese del percipiente, essendo invece sufficiente l’attestazione dell’autorità estera che dia conto del fatto che esso è soggetto all’imposizione sul reddito senza beneficiare di regimi di esenzione.