Con la sentenza 15 gennaio 2021, n. 268, la prima sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto il ricorso in ottemperanza proposto da un contribuente che, vittorioso nel primo grado di giudizio, non era stato effettivamente rimborsato dall’Amministrazione nei 90 giorni successivi alla pubblicazione della sentenza che aveva accolto il suo ricorso.

Nel caso di specie, la sentenza della CTP di Milano da cui originava il credito del contribuente aveva ritenuto fondati i motivi proposti dal contribuente nel ricorso di merito e aveva annullato una cartella di pagamento relativamente ad alcune delle somme pretese dall’AER, mentre, per le restanti, aveva rilevato la cessazione della materia del contendere. Si segnala che tale sentenza era stata poi in parte impugnata dall’Amministrazione che, però, non aveva richiesto la sospensione dell’esecutività ex art. 52, c. 2, d. lgs 546/1992.

Nonostante ciò, l’Amministrazione non provvedeva a rimborsare effettivamente il contribuente nei termini di cui agli artt. 69, c. 4 e 70, c. 2, d. lgs n. 546/1992 e, per tale ragione, quest’ultimo ricorreva dinnanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Si costituiva in giudizio la parte pubblica che eccepiva che aveva già provveduto a sgravare integralmente le somme ancora iscritte a ruolo attraverso un provvedimento di sgravio con cui aveva predisposto “il titolo giustificativo per il rimborso” eseguendo così la sentenza della CTP di Milano sulla base dell’assunto per cui: “Com’è noto, infatti, le somme iscritte a ruolo pagate dal debitore, ove riconosciute indebite sono giustappunto rimborsate dall’agente della riscossione con le modalità previste dall’art. 26 commi 1 e 1bis del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. (“Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, lente creditore incarica della effettuazione del rimborso il concessionario, che entro 30 giorni dal ricevimento di tale incarico, in via apposita comunicazione all’ente diritto”). Dunque, come d’altronde riconosciuto da controparte stessa, l’Agente della riscossione (e non già la resistente Amministrazione) dovrà provvedere al rimborso delle somme versate in favore della medesima AER In pendenza di giudizio”.

Nella sentenza in commento i giudici della Commissione tributaria regionale della Lombardia accolgono il ricorso proposto dal contribuente, disconoscono la posizione assunta dalla parte pubblica e precisano che: “ogni eventuale “validazione del rimborso” “disposizione di pagamento” “dettato interrogazione rimborsi” ecc. costituiscono atti interni di contabilità– da consumare nei limiti dello spatium adimplendi assicurato dalla legge e che non sono affatto idonei ad assicurare l’effettiva, completa ed immediata disponibilità delle somme per il creditore procedente”.

La sentenza in commento rileva proprio per questo importante chiarimento che forse potrebbe sembrare scontato; così non è dal momento che la prassi degli Uffici preposti ai rimborsi non sempre appare orientata alla effettività e celerità della corresponsione dei rimborsi.