Con la recente Sentenza n. 1746/2019 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna si consolida la giurisprudenza che afferma la retroattività delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 al testo dell’art. 20 TUR.

Nella pronuncia i giudici, oltre ad esaminare il contesto normativo di riforma, le finalità della stessa e le pronunce della Cassazione che escludevano la natura interpretativa del “nuovo testo dell’art. 20 TUR”, hanno necessariamente posto in evidenza che il legislatore, intervenendo in seguito con la Legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 1084), “ha affermato, coerentemente con l’art. 1, comma 2, dello Statuto dei diritti del Contribuente, la piena valenza retroattiva della “nuova formulazione” dell’art. 20 TUR”.

Concludevano, quindi, affermando: “che le modifiche apportate al testo dell’art. 20 dalla Legge di Bilancio 2018 assumono chiaramente valore conclusivo anche per gli atti in registrazione anteriore al 1° gennaio 2018, non consentendo di dare corso ad interpretazioni diverse da quelle indicate nell’ultima novella normativa”.

È da notare che coeva alla pronuncia in commento (entrambe risalgono alla fine di settembre 2019) è l’Ordinanza n. 23549/2019 della V sez. della Suprema Corte che ha considerato “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli artt. 53 e 3 Cost., del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, come risultante dagli interventi apportati dalla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, (L. di bilancio 2018) e dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, (L. di bilancio 2019), nella parte in cui dispone che, nell’applicare l’imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto stesso, “prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.