Con la sentenza 12 febbraio 2019, n. 4038 (Pres. Manzon, Rel. Antezza), la Corte di Cassazione “ribalta” ancora una volta la propria giurisprudenza in materia di “sospensione dei rimborsi Iva” ed afferma che la disciplina del “fermo amministrativo” contenuta nell’ art. 69 del R.D. 2440/1923 può ben applicarsi per inibire un rimborso dell’Imposta sul valore aggiunto versata in eccedenza. Il “fermo amministrativo”, sostiene la sentenza citata, può operare per qualsiasi “ragione di credito” erariale (anche solo per i rilievi contenuti in un p.v.c.) e ciò senza che possa aver alcun rilievo l’eventuale annullamento giudiziale, non definitivo, della pretesa.

La pronuncia (sebbene in linea con una serie di sentenze emesse dalla S.C. tra il 2011 ed il 2017) si pone in radicale contrasto con la più datata giurisprudenza oltre che con diversi recenti arresti della Suprema Corte.

In particolare la Sentenza 31 ottobre 2018, n. 27784 (Pres. Cappabianca, Rel. Venegoni) ha escluso l’operatività del “fermo amministrativo” in ambito Iva, ravvisando la necessità di di tener conto della disciplina dell’Unione e delle numerose pronunce della Corte di Giustizia europea a presidio della neutralità dell’imposta sul valore aggiunto. I medesimi principi sono stati confermati dalla Cass. 9 novembre 2018, n. 28739 (Pres. Campanile, Rel. D’Orazio), nonché dalla più recente Sentenza 31 gennaio 2019, n. 2893 (Pres. Campanile, Rel. Federici).

Va infine ricordato che la specificità dell’art. 38bis, come unica norma sulla scorta della quale è possibile disporre la sospensione dei rimborsi Iva, è comunque sostenuta anche da Cass. 31 ottobre 2018, n. 27866 (Pres. Campanile, Rel. Guida) la quale ha pure ribadito che “qualora la decisione abbia annullato la pretesa, ancorché non definitivamente perché non passata in giudicato, ugualmente di quella pretesa non può più tenersene conto ai fini della misura cautelare già adottata dall’Agenzia, caducandosi dunque le ragioni per il permanere della sospensione”.

Il conflitto tra i diversi indirizzi ormai da anni segna la giurisprudenza della Corte ed è certamente giunto il momento che la questione sia affrontata dalle Sezioni Unite.