Con l’Ordinanza Interlocutoria n. 16567 del 20 giugno 2019 la Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l’assegnazione alle Sezioni Unite, la soluzione di una vicenda – seguita dal nostro Studio – relativa alla sospensione di un ingente rimborso Iva a fronte di carichi pendenti estranei all’imposta sul valore aggiunto ed annullati da sentenze non definitive.

La Corte su istanza della controricorrente Società ha rilevato i perduranti contrasti risultanti dalle precedenti pronunce (si rinvia alla precedente nota del 21 marzo 2019 su queste “News”) ed ha quindi individuato le due aree su cui le SS.UU. saranno chiamate a pronunciarsi: (1) la “autosufficienza” delle ipotesi di cautela ex art. 38bis d.P.R. n. 633/72 e i conseguenti limiti che possono esser opposti all’applicazione del fermo ex art. 69 R.D. 2440/23 e della sospensione ex art. 23, d.lgs n. 472/1997; (2) la possibilità di mantenere sospeso un rimborso a fronte di un controcredito già annullato con una sentenza non definitiva (questione quest’ultima che – invero – non è mai stata dubbia una volta assunta la specialità dell’art. 23 rispetto alla generale disciplina del fermo).